ASSOCIAZIONE
LIBERI DAL FUMO
(Aliberf Club)
Art. 1 Denominazione
Ai
sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita
l'Associazione di ex fumatori e non fumatori denominata "Associazione
LIBERI DAL FUMO - ONLUS" . Acronimo Aliberf, avente sede
presso la Sezione Bolognese della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori, via Argelati 17A - tel 051/300857 - 40138
Bologna.
· La variazione della sede legale non comporta una
modifica del presente Statuto.
· L'Associazione non persegue fini di lucro, né
prevede alcuna possibilità di remunerazione a favore
degli associati.
· L'Associazione ha durata illimitata.
Art.
2 Scopi istituzionali
L'Associazione
è un'organizzazione di volontariato, senza scopo di
lucro, che opera nel settore socio - assistenziale e ed ha
per finalità:
a) Dare continuità ai programmi di disassuefazione
al fumo in atto o già svolti.
b) Svolgere attività finalizzata alla prevenzione del
tabagismo mediante :
· rapporti diretti fra gli associati;
· partecipazione a meeting, iniziative culturali, seminari,
gruppi di disassuefazione dal fumo di tabacco, partecipare
come testimonial a campagne di prevenzione primaria antifumo
nelle scuole e alla Giornata Mondiale senza fumo del 31 maggio;
c) Monitorare e studiare la legislazione antifumo e sensibilizzare
la pubblica autorità preposta al rispetto della stessa;
d) Assumere le iniziative e svolgere tutte le attività,
ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione
con altre Associazioni di ex-non fumatori, con Organizzazioni,
Enti Pubblici e Privati, e Società Scientifiche, italiane
e straniere, impegnate nella lotta antifumo e che comunque
siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento degli
obiettivi statutari.
f) Promuovere, agevolare e supportare i Centri Antifumo nella
loro azione orientata alla disassuefazione dal fumo.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte
dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite
dai propri associati in modo volontario, spontaneo e gratuito.
L'attività degli associati non può essere retribuita
in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli
associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione
le spese vive effettivamente sostenute per l'attività
prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente
stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto
economico con l'Associazione derivante da lavoro autonomo
o dipendente, è incompatibile con la qualità
di associato.
L'eventuale regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo
ed approvato dall'Assemblea dei soci, disciplina, in armonia
col presente Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione
ed all'attività dell'Associazione.
Art.
3 Patrimonio
Il
patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato
con:
1) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili
pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio
da parte di persone fisiche, Enti pubblici e privati;
2) lasciti e donazioni con destinazione vincolata.
E'
comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione
ed al mantenimento del patrimonio.
Art.
4 Mezzi finanziari
Le
entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) eventuali rendite patrimoniali;
c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia
pubbliche che private;
d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche
finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
e) proventi di vario genere, privi di specifico vincolo di
destinazione e lasciti e donazioni non destinati ad incrementare
il patrimonio;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
Art.
5 Soci
Sono
soci dell'Associazione:
- i soci fondatori
- i soci ordinari
- i soci onorari
Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno costituito
l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.
Sono soci ordinari le persone fisiche che in possesso dei
requisiti previsti dal presente Statuto hanno presentato domanda
di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo.
L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda
scritta da parte del richiedente, al Consiglio Direttivo.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato
e non può essere richiesta né accettata per
un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto
di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti
negli articoli successivi.
I soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo, sono persone
che si sono particolarmente distinte nella lotta antifumo
in senso scientifico e culturale, ovvero che abbiano contribuito
finanziariamente a sostenere l'attività dell'Associazione.
Art.
6 Diritti e doveri dei soci
L'adesione
all'Associazione comporta, ai tutti i soci, il diritto di
essere informati periodicamente sull'attività posta
in essere dall'Associazione nonché ad essere rimborsati
delle spese effettivamente sostenute per le attività
svolte a favore dell'Associazione, secondo i modi e i limiti
stabiliti dall'Assemblea dei soci.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto ad un solo
voto nell'Assemblea dei soci.
I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute
nello Statuto e negli eventuali Regolamenti dell'Associazione.
Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione
deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.
I soci devono pagare la quota associativa nell'entità,
nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio Direttivo ed
approvati dall'Assemblea dei soci.
Tutte le prestazioni fornite dai soci a favore dell'Ente sono
gratuite.
Art.
7 Perdita della qualità di socio
La
qualità di socio viene meno per:
a) causa di morte
b) recesso spontaneo
c) per mancato versamento della quota associativa per un anno
consecutivo, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
d) esclusione in caso venga meno la condizione di ex o non
fumatore.
Il
diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato
mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente
o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato
ma non danno diritto in nessun caso alla restituzione, neanche
parziale della quota già versata per l'anno di uscita.
L'esclusione, in seguito a comportamenti da parte del socio
in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni
degli organi dell'Associazione ovvero in contrasto con gli
scopi istituzionali dell'Associazione, è decisa dal
Consiglio Direttivo previa richiesta di chiarimenti all'interessato,
salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione.
Art.
8 Organi
Sono
organi dell'Associazione:
1.
l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Segretario
5. il Comitato tecnico-culturale
6. il Revisore dei Conti
Le
cariche sociali sono esercitate ad escluso titolo gratuito.
Art.
9 Assemblea Generale dei soci
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente (ovvero in caso di sua
assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi
dal membro più anziano del Consiglio Direttivo) ed
è composta da tutti gli associati, maggiori di età,
in regola con il pagamento delle quote associative.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, in
via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno
15 giorni di preavviso L'Assemblea si riunisce nella sede
o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione
che potrà essere diffuso in forma diretta o indiretta
tramite i vari mezzi di comunicazione (fax, e-mail, posta)
La convocazione può avvenire anche su richiesta di
almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il Presidente
deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta
giorni dalla convocazione.
Ogni assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati
mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio
purché non consigliere o revisore; ogni socio non può
ottenere più di due deleghe
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza
assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo
Art. 20.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- approvare il bilancio consuntivo
- approvare il programma annuale di attività
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto
di cui al successivo articolo 21
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione
- approvare gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione
- approvare quanto disposto dal Consiglio Direttivo in merito
alle quote associative.
- Ratificare i provvedimenti di esclusione dei soci.
Art
10 Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo
di tre a un numero massimo di sette membri eletti dall'Assemblea
tra i propri componenti
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre
anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e
possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente
uscente.
Art.11
Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo
I
componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino
alla data di naturale scadenza dell'organo secondo quanto
previsto dall'Art.10, entro tale data deve essere convocata
l'Assemblea dei soci per l'elezione dei componenti il nuovo
Consiglio Direttivo.
Art.12
Decadenza e cessazione dei Consiglieri
In
caso di dimissioni o di cessazione della carica di uno dei
componenti del Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa
sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica
di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile
far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla
sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea
dei soci.
I Consiglieri nominati in sostituzione restano comunque in
carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo:
Nel caso in cui viene meno la maggioranza dei consiglieri
l'intero Consiglio si considera decaduto ed occorre far luogo
alla sua integrale rielezione.
Art.
13 Adunanza del Consiglio Direttivo
Il
Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta
lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del
Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno
la metà dei Consiglieri.
Le adunanze sono indette con invito scritto dal Presidente
e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare,
da recapitarsi agli interessati almeno otto giorni prima delle
sedute. In difetto di tali formalità il Consiglio è
comunque validamente costituito se risultano presenti tutti
i consiglieri.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti
e per accettazione unanime il Consiglio d'Amministrazione
può decidere la trattazione di argomenti non iscritti
all'ordine del giorno.
Art.14
Deliberazione del Consiglio Direttivo
Delibera
validamente con l'intervento della metà più
uno dei membri che lo compongono con il voto favorevole della
maggioranza degli interventi; le votazioni si svolgono a voto
palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone
fisiche, tali votazioni hanno sempre luogo a voto segreto.
Il Segretario dell'Associazione provvede alla stesura ed alla
registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo
in caso di assenza o di impedimento del Segretario tali operazioni
saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati
da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli
intervenuti si allontana o ricusi di firmare ovvero non possa
firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.
Art.15
Compiti del Consiglio Direttivo
Spetta
al Consiglio Direttivo:
a) determinare le quote associative annuali da approvarsi
da parte dell'Assemblea dei soci;
b) predispone gli eventuali regolamenti dell'Associazione
c) predispone il bilancio consuntivo da sottoporre ad approvazione
da parte dell'Assemblea dei soci;
d) elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
e) delibera in merito all'attività sociale secondo
le linee di indirizzo di programmazione approvate dall'Assemblea
dei Soci
Art.16
Presidente
Il
Presidente del Consiglio Direttivo è anche il presidente
dell'Associazione e come tale presiede l'Assemblea dei soci.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta
di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti
dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.
Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità
viene eletto il Vice Presidente dell'Associazione.
La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere
più anziano di età.
Art.17
Compiti del Presidente
Il
Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale
dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta
al Presidente:
a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio
Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento
degli scopi istituzionali dell'Associazione;
f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico
dell'Associazione;
g) assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una
tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti
indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento
dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del
Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di 10 giorni
In
caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne
farà le veci il Vice Presidente.
Art.
18 Segretario
Sono
compiti del Segretario:
- la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci;
- il disbrigo della corrispondenza;
- la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni
degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo;
- La tenuta dei registri della contabilità dell'Associazione
nonché la conservazione della documentazione relativa;
- La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese
in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Art.19
Comitato tecnico-culturale
Questo
comitato svolge funzioni consultive e propulsive affiancando
il Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni
culturali dell'Associazione e fungendo anche da garante del
perseguimento dei fini statutari..
Il Comitato tecnico-culturale e composto da 5 a 9 membri che
possono essere eletti anche tra persone non socie per un numero
non superiore alla metà delle persone elegibili, fermo
restando la partecipazione di diritto del responsabile o in
in alternativa un altro componente dello staff dei 5 Centri
antifumo di Bologna (Presidio di Pneumotisiologia, Ospedale
Bellaria, IIOORR, Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi,
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). I membri eleggibili
sono di competenza del C. D.
Il Comitato scientifico-culturale nomina tra i suoi membri
un Presidente e un vicepresidente il quale in particolare
manterrà i necessari contatti con il Presidente del
Consiglio Direttivo, potendo partecipare in qualità
di Presidente onorario anche alle riunioni del Consiglio Direttivo
senza diritto di voto.
Art.
20 Revisore dei conti
Il
Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea, dura
in carica tre anni e può essere rinominato. La carica
di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra
carica sociale dell'Associazione. Le funzioni del Revisore
dei conti sono:
· partecipazione di diritto alle adunanze dell'Assemblea
e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto,
a quelle del Consiglio Direttivo;
· verifica della regolare tenuta della contabilità
dell'Associazione;
· predisposizione della relazione al bilancio consuntivo
dell'Associazione.
Art.
21 Servizio di cassa
Il
servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario
o postale di nota e comprovata solidità alle condizioni
più economicamente vantaggiose per l'Associazione.
Le modalità dell'emissione dei pagamenti è disciplinata
dal Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo.
Art.22
Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione
Le
proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all'Assemblea del Consiglio Direttivo da uno degli organi
o da almeno un terzo dei soci. Le deliberazioni di modifica
dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei soci dell'Associazione.
La delibera di scioglimento dell'Associazione è valida
solo se ottiene il voto favorevole di almeno ¾ degli
associati.
In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione
ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione
di volontariato con finalità analoghe.
Art.23
Bilancio
Gli
esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni
anno.
Per ogni esercizio deve essere redatto, a cura del Consiglio
Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea entro il 30 Aprile.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi
e lasciti ricevuti.
Art.
24 Divieto di distribuzione
All'Assemblea
è vietato distribuire anche in modo indiretto utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.
25 Norma di rinvio
Per
quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento
alle norme contenute nel codice civile e alle vigenti disposizioni
legislative in materia.
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