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Il 9 Gennaio 2001, a Bologna, si e' costituita l'ALIBERF, Associazione LIBERI dal Fumo. A Roma si sta costituendo "Aria Pulita - Associazione Non Fumatori". Questo sito éreferente per le due associazioni che ci auguriamo sviluppino iniziative congiunte.
Vogliamo incoraggiare la costituzione di organizzazionii simili su tutto il territorio italiano. Per questo motivo vi proponiamo la bozza di statuto sottostante a cui potete ispirarvi. Poi raccogliete le quote associative e costituite dal notaio. Nonfumatori.it vi appoggera' in ogni vostra iniziativa.

STATUTO

ASSOCIAZIONE LIBERI DAL FUMO
(Aliberf Club)


Art. 1 Denominazione

Ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione di ex fumatori e non fumatori denominata "Associazione LIBERI DAL FUMO - ONLUS" . Acronimo Aliberf, avente sede presso la Sezione Bolognese della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, via Argelati 17A - tel 051/300857 - 40138 Bologna.
· La variazione della sede legale non comporta una modifica del presente Statuto.
· L'Associazione non persegue fini di lucro, né prevede alcuna possibilità di remunerazione a favore degli associati.
· L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopi istituzionali

L'Associazione è un'organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro, che opera nel settore socio - assistenziale e ed ha per finalità:
a) Dare continuità ai programmi di disassuefazione al fumo in atto o già svolti.
b) Svolgere attività finalizzata alla prevenzione del tabagismo mediante :
· rapporti diretti fra gli associati;
· partecipazione a meeting, iniziative culturali, seminari, gruppi di disassuefazione dal fumo di tabacco, partecipare come testimonial a campagne di prevenzione primaria antifumo nelle scuole e alla Giornata Mondiale senza fumo del 31 maggio;
c) Monitorare e studiare la legislazione antifumo e sensibilizzare la pubblica autorità preposta al rispetto della stessa;
d) Assumere le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con altre Associazioni di ex-non fumatori, con Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati, e Società Scientifiche, italiane e straniere, impegnate nella lotta antifumo e che comunque siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi statutari.
f) Promuovere, agevolare e supportare i Centri Antifumo nella loro azione orientata alla disassuefazione dal fumo.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati in modo volontario, spontaneo e gratuito. L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro autonomo o dipendente, è incompatibile con la qualità di associato.
L'eventuale regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci, disciplina, in armonia col presente Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato con:
1) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio da parte di persone fisiche, Enti pubblici e privati;
2) lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 Mezzi finanziari

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) eventuali rendite patrimoniali;
c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e) proventi di vario genere, privi di specifico vincolo di destinazione e lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 5 Soci

Sono soci dell'Associazione:
- i soci fondatori
- i soci ordinari
- i soci onorari
Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.
Sono soci ordinari le persone fisiche che in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo.
L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, al Consiglio Direttivo. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.
I soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo, sono persone che si sono particolarmente distinte nella lotta antifumo in senso scientifico e culturale, ovvero che abbiano contribuito finanziariamente a sostenere l'attività dell'Associazione.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta, ai tutti i soci, il diritto di essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'Associazione nonché ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione, secondo i modi e i limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto ad un solo voto nell'Assemblea dei soci.
I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e negli eventuali Regolamenti dell'Associazione.
Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.
I soci devono pagare la quota associativa nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci.
Tutte le prestazioni fornite dai soci a favore dell'Ente sono gratuite.

Art. 7 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene meno per:
a) causa di morte
b) recesso spontaneo
c) per mancato versamento della quota associativa per un anno consecutivo, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
d) esclusione in caso venga meno la condizione di ex o non fumatore.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato ma non danno diritto in nessun caso alla restituzione, neanche parziale della quota già versata per l'anno di uscita.
L'esclusione, in seguito a comportamenti da parte del socio in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione, è decisa dal Consiglio Direttivo previa richiesta di chiarimenti all'interessato, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione.

Art. 8 Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Segretario
5. il Comitato tecnico-culturale
6. il Revisore dei Conti

Le cariche sociali sono esercitate ad escluso titolo gratuito.

Art. 9 Assemblea Generale dei soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo) ed è composta da tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso L'Assemblea si riunisce nella sede o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione che potrà essere diffuso in forma diretta o indiretta tramite i vari mezzi di comunicazione (fax, e-mail, posta)
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Ogni assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio purché non consigliere o revisore; ogni socio non può ottenere più di due deleghe
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 20.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- approvare il bilancio consuntivo
- approvare il programma annuale di attività
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 21
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione
- approvare gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione
- approvare quanto disposto dal Consiglio Direttivo in merito alle quote associative.
- Ratificare i provvedimenti di esclusione dei soci.

Art 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Art.11 Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo secondo quanto previsto dall'Art.10, entro tale data deve essere convocata l'Assemblea dei soci per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Art.12 Decadenza e cessazione dei Consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione della carica di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.
I Consiglieri nominati in sostituzione restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo:
Nel caso in cui viene meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Art. 13 Adunanza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei Consiglieri.
Le adunanze sono indette con invito scritto dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno otto giorni prima delle sedute. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio d'Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art.14 Deliberazione del Consiglio Direttivo

Delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono con il voto favorevole della maggioranza degli interventi; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, tali votazioni hanno sempre luogo a voto segreto.
Il Segretario dell'Associazione provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo in caso di assenza o di impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art.15 Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:
a) determinare le quote associative annuali da approvarsi da parte dell'Assemblea dei soci;
b) predispone gli eventuali regolamenti dell'Associazione
c) predispone il bilancio consuntivo da sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
d) elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
e) delibera in merito all'attività sociale secondo le linee di indirizzo di programmazione approvate dall'Assemblea dei Soci

Art.16 Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il presidente dell'Associazione e come tale presiede l'Assemblea dei soci.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.
Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Associazione.
La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Art.17 Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:
a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
g) assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di 10 giorni

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 18 Segretario

Sono compiti del Segretario:
- la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci;
- il disbrigo della corrispondenza;
- la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo;
- La tenuta dei registri della contabilità dell'Associazione nonché la conservazione della documentazione relativa;
- La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.19 Comitato tecnico-culturale

Questo comitato svolge funzioni consultive e propulsive affiancando il Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'Associazione e fungendo anche da garante del perseguimento dei fini statutari..
Il Comitato tecnico-culturale e composto da 5 a 9 membri che possono essere eletti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà delle persone elegibili, fermo restando la partecipazione di diritto del responsabile o in in alternativa un altro componente dello staff dei 5 Centri antifumo di Bologna (Presidio di Pneumotisiologia, Ospedale Bellaria, IIOORR, Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). I membri eleggibili sono di competenza del C. D.
Il Comitato scientifico-culturale nomina tra i suoi membri un Presidente e un vicepresidente il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo, potendo partecipare in qualità di Presidente onorario anche alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 20 Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rinominato. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica sociale dell'Associazione. Le funzioni del Revisore dei conti sono:
· partecipazione di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo;
· verifica della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
· predisposizione della relazione al bilancio consuntivo dell'Associazione.

Art. 21 Servizio di cassa

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario o postale di nota e comprovata solidità alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione. Le modalità dell'emissione dei pagamenti è disciplinata dal Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo.

Art.22 Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea del Consiglio Direttivo da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci dell'Associazione.
La delibera di scioglimento dell'Associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione di volontariato con finalità analoghe.

Art.23 Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti.

Art. 24 Divieto di distribuzione

All'Assemblea è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

 

ver 1.0 ® SITAB & GEA 2000

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